(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
                     n. 23 del 1° ottobre 2008)

   Premesso che:
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
       Ha approvato la deliberazione n. 239 del 4 agosto 2008
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                          Principi generali

   1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, nel rispetto
dell'accordo  tra il Ministero della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recepito dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, la
gestione  dell'anagrafe canina anche attraverso strumenti informatici
e  l'utilizzo dei microchip come unico sistema di identificazione dei
cani.
   2.   L'identificazione   dei  cani  nel  territorio  regionale  e'
obbligatoria  e viene effettuata esclusivamente attraverso microchip,
aventi  le  caratteristiche  di  cui  all'art. 3, forniti dai servizi
veterinari dell'azienda sanitaria regionale del Molise.
   3.  La  gestione  dei  dati  dell'anagrafe  canina regionale viene
effettuata   per   mezzo   del   programma  informatico  di  gestione
dell'anagrafe canina predisposto dall'ufficio anagrafe zootecnica del
servizio    veterinario   regionale   e   denominato:   «Banca   dati
dell'anagrafe  canina  della  Regione  Molise» (di seguito denominato
BDCM),  in  grado  di  colloquiare  con  l'anagrafe  canina nazionale
istituita  presso il dipartimento della sanita' pubblica veterinaria,
la  nutrizione  e la sicurezza alimentare del Ministero della salute.
Nella   banca   dati   regionale  vengono  registrati  tutti  i  cani
identificati.
   4.   Tutte   le   certificazioni   veterinarie  che  prevedono  la
segnalazione  dell'identita' di un cane devono riportare il numero di
codice identificativo dell'animale.